Non punibile l’omessa trasmissione al Fisco della lettera d’intento
Si tratta di una violazione che non incide sulla determinazione dell’imposta e non arreca pregiudizio all’azione di controllo
L’art. 20 del DLgs. 175/2014 ha traslato dal cedente al cessionario l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate. La previsione normativa si applica alle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni senza applicazione d’imposta effettuate dal 1° gennaio 2015.
Nel regime previgente, invece, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del DL 746/1983, era il cedente a dover trasmettere all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni d’intento ricevute. In caso di omessa trasmissione trovava applicazione il previgente art. 7, comma 4-bis del DLgs. 471/1997, che prevedeva una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, ovvero la stessa stabilita dal precedente comma 3 per le operazioni in regime
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