L’amministratore privo di deleghe deve attivarsi sempre
La sentenza 7331/2015 della Cassazione ritiene irrilevante il canale attraverso il quale l’amministratore viene a conoscenza del rischio di illeciti
Concorre nel reato dell’amministratore delegato il consigliere privo di deleghe che, comunque venuto a conoscenza del rischio di illeciti, non si sia attivato per impedirne il compimento. È questo il principio desumibile dalla sentenza n. 7331/2015 della Cassazione.
Il fondamento giuridico del concorso prospettato è costituito dall’art. 40 comma 2 c.p., ai sensi del quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale “obbligo giuridico” è tendenzialmente ravvisato in talune disposizioni civilistiche che appare opportuno ricordare. L’art. 2392 c.c., innanzitutto, in base al quale gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla
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