L’ANC critica la posizione delll’IVASS sul 730 precompilato
“Siamo sconcertati di come l’IVASS”, Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, a proposito del 730 precompilato “si sia chiamato fuori dal risolvere un problema reale da affrontare, come quello dell’impossibilità normativa della copertura del rischio diretto, accettando l’interpretazione arbitraria e del tutto forzata da parte dell’Agenzia”. Lo sostiene Marco Cuchel, presidente dell’ANC.
Con un comunicato stampa di oggi, l’Associazione nazionale commercialisti ricorda prima di tutto che, “con comunicazione del 19 marzo 2015”, l’Istituto ha reso noto che, “in merito alle segnalazioni ricevute circa l’impossibilità per CAF e professionisti di reperire sul mercato assicurativo le coperture relative alle sanzioni previste dalla nuova normativa in caso di visto infedele apposto su un modello 730 precompilato, ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la conferma della natura risarcitoria, e non sanzionatoria, delle somme che gli intermediari sarebbero tenuti a pagare in caso di errore” (si veda “Assicurazione professionale per i 730, via libera dell’IVASS” del 21 marzo).
In tal modo l’IVASS, prosegue Cuchel, “ha accolto sic et simpliciter e senza interpellare le associazioni dei commercialisti questo strampalato escamotage, evitando di chiedersi perché mai, allora, il cosiddetto risarcimento deve essere impugnato presso la Commissione tributaria, seguendo l’iter del ricorso per una classica sanzione tributaria, e non davanti al tribunale civile, come si converrebbe per una causa di risarcimento. Siamo esterrefatti di come si sia tutelata una chiara anomalia normativa che costringe il professionista al pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni, senza possibilità alcuna che lo stesso possa adeguatamente assicurarsi”.
A questo punto, secondo l’ANC, “si rende urgente che la norma sulle sanzioni tributarie sia cambiata. O la sanzione torna in capo al cliente, il quale poi ha modo di rivalersi in ambito civile sul professionista e consentire così a quest’ultimo di poter essere tutelato dalla copertura assicurativa, oppure, con legge adeguata, si deve rendere assicurabile il rischio di sanzione diretta, attualmente vietata in Italia dalla specifica norma sulle assicurazioni”. (Redazione)
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