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Provvedimento dell’Agenzia sulla disclosure per i residenti di Campione d’Italia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 aprile 2015

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I residenti nel Comune di Campione d’Italia possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ex art. 1 della L. 186/2014 mediante l’emersione degli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera nonostante beneficino dell’esonero dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 4, comma 1 del DL 167/1990. Le disposizioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 44910 di ieri, emanato in attuazione del comma 6 dell’art. 5-quater del DL 167/1990, introdotto dalla L. 186/2014 sulla voluntary disclosure in considerazione della particolare collocazione geografica di tale Comune.

Inoltre, il citato comma 6 prende atto che i residenti nel Comune di Campione d’Italia sono già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti in tale Comune.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 38, comma 13 del DL 78/2010, tale esonero deve intendersi riferito non soltanto alle predette disponibilità, ma anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti dai residenti campionesi in Svizzera, “Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa”. L’esclusione si applica con riferimento agli adempimenti dei
contribuenti a decorrere dal periodo d’imposta 2009, fermo restando l’obbligo di dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri, da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello UNICO.

Al ricorrere delle predette condizioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’art. 12, comma 2-bis del DL 78/2009. 
Per quanto non disciplinato dal provvedimento di ieri, l’Amministrazione finanziaria rimanda al provvedimento del 30 gennaio 2015 n. 13193.(Redazione).   

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