Per il «patteggiamento» nei reati tributari dubbi di costituzionalità
Il Tribunale di Torino ha reputato fondati numerosi profili correlati al nuovo art. 13 comma 2-bis del DLgs. 74/2000 e trasmesso gli atti alla Consulta
In relazione ai delitti tributari è disposta una riduzione della pena principale fino ad un terzo e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti con pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative disposte per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato per il principio di specialità tra sanzioni tributarie penali ed amministrative (art. 13 commi 1 e 2 del DLgs. 74/2000).
L’art. 13 comma 2-bis del DLgs. 74/2000, inserito in sede di ...
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