Nello scostamento da «redditometro» contano le perdite d’impresa
Non sussiste lo scostamento se il contribuente ha compensato le perdite degli anni pregressi
Nella versione dell’art. 38 del DPR 600/73 antecedente alle modifiche del DL 78/2010, l’accertamento da “redditometro” avrebbe potuto essere effettuato solo se tra dichiarato ed accertato fosse stato presente uno scostamento del quarto, almeno per due annualità.
Ora, lo scostamento deve essere del quinto e può sussistere anche solo per un anno.
Un tema che ci ha impegnato diverse volte riguarda le modalità con cui bisogna computare lo scostamento.
Tra l’altro, una delle questioni che si è posta concerne la delineazione del c.d. “punto di partenza” (il dichiarato o l’accertamento) su cui operare il confronto del quarto o del quinto, per il quale si veda “Redditometro, per lo scostamento conta il reddito complessivo dichiarato” del
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