Ravvedimento anche dopo la «prima» comunicazione sul controllo formale
Lo chiarisce Assonime con la circolare n. 15, che commenta l’istituto post modifiche introdotte dalla L. 190/2014
Dopo la Fondazione nazionale commercialisti (si veda “Ravvedimento entro i 90 giorni non sempre computato dalla dichiarazione” del 16 aprile 2015), anche Assonime, con la circolare n. 15 di ieri, fornisce i primi chiarimenti sull’istituto del ravvedimento operoso, così come riformato dalla L. 190/2014.
Si rammenta brevemente che, a seguito di detta legge, le cui innovazioni, come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/2015, operano per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore:
- per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio del controllo fiscale, ma dalla notifica dell’avviso bonario o dell’atto impositivo;
- sempre per tali tributi, non vi è più alcuno sbarramento ...
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