Concordato preventivo pendente, possibile la dichiarazione di fallimento
Se c’è domanda inammissibile, revoca del concordato, mancata approvazione o esito negativo dell’omologazione, procedibile l’istanza di creditore o PM
In pendenza di un ricorso per concordato preventivo, ordinario o con riserva (art. 161, comma 6, L. fall.), il fallimento del debitore – su istanza del creditore o richiesta del Pubblico Ministero – può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180, RD 267/1942. Lo ha affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9935 depositata ieri, ammettendo, quindi, la possibilità della declaratoria di fallimento nei seguenti casi:
- domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile;
- revoca dell’ammissione alla procedura;
- mancata approvazione della proposta concordataria;
- esito negativo del giudizio di omologazione.
In tale sede, è stato altresì precisato che, non sussistendo una pregiudizialità tecnico-giuridica tra ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41