Acconti alla prova dell’effettiva esportazione
Per fruire del regime di non imponibilità IVA il cedente è tenuto a dimostrare che il bene è diretto al di fuori della Ue
La Cassazione, con la criptica sentenza n. 10606/2015, è intervenuta sul trattamento IVA da destinare all’acconto versato per la cessione di un bene mobile destinato all’esportazione.
In modo apodittico, la Suprema Corte ha concluso che “è esigibile l’imposta sul valore aggiunto concernente la cessione di un bene mobile del quale non sia provata la destinazione all’esportazione, anche prima della consegna di questo, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché il bene oggetto della cessione sia specificamente individuato”.
Il principio di diritto, così formulato dalla Corte, deve essere interpretato nel senso che:
- l’esigibilità dell’IVA sorge nel momento di effettuazione dell’operazione che, nel caso di pagamento di un acconto, corrisponde ...
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