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Nullità dell’accertamento da sollevare in primo grado

La Cassazione rigetta la tesi della c.d. «nullità assoluta», e ritiene inammissibile la censura eccepita nel ricorso contro l’atto «successivo»

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 19 settembre 2015

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La Cassazione, con la corposa sentenza n. 18448 depositata ieri, fa il “punto della situazione” in merito ai termini entro cui è possibile sollevare, nel corso del processo, i vizi relativi all’avviso di accertamento.

In sintesi, richiamando anche l’art. 61 del DPR 600/73, viene stabilito che, essendo il contenzioso tributario caratterizzato da rigorose preclusioni processuali, i vizi relativi alla sottoscrizione e alla motivazione dell’accertamento vanno eccepiti a pena di decadenza in primo grado.

Quanto esposto vale, in generale, per tutte le nullità idonee a mettere in discussione la validità degli atti impositivi (eccezion fatta, naturalmente, per le eccezioni rilevabili d’ufficio).
Di conseguenza, non è possibile eccepire la nullità né in appello (non ...

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