Senza responsabilità solo gli amministratori «uscenti»
Il Tribunale di Roma rivede un orientamento di legittimità sui limiti alla rinuncia di azioni di responsabilità in caso di cessione di partecipazioni
È legittima la pattuizione, contenuta nell’atto di cessione di partecipazioni sociali, con la quale l’acquirente rinuncia all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del socio cedente la partecipazione medesima ed amministratore uscente della società. A precisarlo è il Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 28 settembre scorso.
Si evidenzia, in primo luogo, come ci si trovi di fronte ad un patto parasociale che la Cassazione ha ritenuto nullo (così Cass. n. 10215/2010; cfr. anche Cass. n. 7030/1994). Secondo i giudici di legittimità, infatti, sebbene il potere di votare sia attribuito al socio per tutelare e gestire la propria partecipazione nella società e per esercitarlo nel suo personale interesse – circostanze che lo rendono disponibile e vincolabile ...
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