Sponsorizzazioni deducibili solo con la prova di congruità
Occorre anche dimostrare il nesso inferenziale tra l’attività sponsorizzata e quella svolta dalla società
Affinché le spese di sponsorizzazione siano deducibili alla stregua di spese di pubblicità è necessario che il contribuente dimostri, attraverso l’allegazione di idoneo materiale documentale, sia la sussistenza dei requisiti di certezza ed inerenza, anche sotto il profilo della loro congruità, sia la capacità di dette spese di incidere positivamente, anche in prospettiva, sui ricavi aziendali. È quanto si desume dalla recente sentenza n. 4850/2015 della C.T. Reg. di Milano.
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR, le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
Tralasciando, in questa sede, il tema delle sponsorizzazioni di associazioni ...
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