Il cessionario non può censurare il carattere «escluso» dell’operazione
La Provinciale di Reggio Emilia applica puntualmente i principi della Cassazione: il cessionario non è «poliziotto del Fisco»
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, la presenza di un obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente non significa che questi, ricevuta la fattura dal cedente/prestatore, debba sindacare le valutazioni giuridiche da esso effettuate.
Infatti, il cessionario/committente non è il soggetto passivo d’imposta, per cui può censurare unicamente la regolarità formale della fattura, mentre ciò “non esige invece il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione”.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 486 dello scorso 2 dicembre, ha ritenuto che non rientra nell’obbligo di regolarizzazione la mancata applicazione dell’IVA ad opera del cedente/prestatore.
Si trattava ...
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