La frode dell’amministratore non esime la società dalle sanzioni
I giudici di Cassazione ribadiscono che l’amministratore e il direttore generale non sono «terzi» rispetto alla società
Non costituisce causa di non punibilità, legittimante la disapplicazione delle sanzioni a carico della società, il comportamento fraudolento dell’amministratore e del direttore di quest’ultima, che abbia determinato l’emersione del maggior imponibile accertato dal Fisco, unitamente all’irrogazione delle relative sanzioni, atteso che tali soggetti non possono essere considerati come “terzi” rispetto alla società. È questo l’importante assunto ribadito dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 1024 depositata ieri.
Dai fatti di causa emerge che l’amministratore delegato ed il direttore generale di una spa avevano posto in essere delle condotte fraudolente ai danni della società, inserendo in bilancio dei costi privi di controprestazione ed in relazione
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