Per il distacco nei gruppi d’impresa l’interesse non va provato
Secondo il Ministero del Lavoro, è sufficiente che ricorrano le condizioni di controllo ex art. 2359 c.c.
Per il Ministero del Lavoro, in caso di distacco di personale infragruppo l’interesse della società distaccante non deve essere provato, sorgendo automaticamente in forza dell’operare del gruppo – così come del resto previsto nel distacco nell’ambito delle reti d’impresa – con la conseguenza che, in caso di ispezione, le autorità dovranno limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Il nuovo orientamento, accolto nell’interpello n. 1/2016, costituisce un precedente di prassi rilevante, comunque discordante da quanto già sostenuto dallo stesso Ministero nella circ. n. 28/2005 e pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità.
Storicamente, ancor prima della sua tipizzazione, il distacco è stato oggetto ...
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