Il giudice tributario non risponde per danni se nega la detrazione dell’IVA
Nelle frodi carosello detrazione non spettante se il giudice accerta la mancanza di buona fede del cessionario
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2505 depositata ieri, ha affermato che non è fondata la domanda di risarcimento danni, intentata nei confronti dello Stato, per avere il giudice tributario negato la detrazione dell’IVA in base alla presunta partecipazione ad una frode carosello. Per la Cassazione, come sancito dalla Corte di Giustizia (causa C-131/13, relativa al caso Italmoda) è compito del giudice nazionale stabilire la spettanza del diritto alla detrazione.
Nel processo tributario, dopo un primo responso positivo del giudice di primo grado, la Commissione tributaria regionale e poi la Cassazione (sentenze nn. 10167, 10168 e 10169 del 20 giugno 2012) avevano disconosciuto il diritto alla detrazione, non avendo la società coinvolta nella frode dimostrato la propria buona fede nell’ambito
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