La scelta in avvio del consolidato vincola le perdite residue
Per trasferire le perdite alla consolidata, rileva quanto indicato in sede di opzione per la tassazione di gruppo
In caso di interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite fiscali, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze d’imposta riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante.
Tuttavia, è stato previsto che il decreto attuativo della disciplina possa prevedere appositi criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dal modello CNM.
In merito, l’art. 13 comma 8 del DM 9 giugno 2004 ha stabilito come criterio alternativo a quello sopracitato, che le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione del consolidato possono essere imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti ...
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