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IL CASO DEL GIORNO

La scelta in avvio del consolidato vincola le perdite residue

/ Salvatore SANNA

Venerdì, 12 febbraio 2016

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In caso di interruzione del regime del consolidato fiscale nazionale o di mancato rinnovo dell’opzione, le perdite fiscali, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze d’imposta riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante.
Tuttavia, è stato previsto che il decreto attuativo della disciplina possa prevedere appositi criteri per l’attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dal modello CNM.

In merito, l’art. 13 comma 8 del DM 9 giugno 2004 ha stabilito come criterio alternativo a quello sopracitato, che le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione del consolidato possono essere imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti ...

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