Compenso solo se viene provato il conferimento dell’incarico
L’onere spetta al professionista che richiede il pagamento; è rimessa al giudice la valutazione della sussistenza o meno della prova
Diritto al compenso solo con prova del conferimento dell’incarico: spetta al professionista che agisce per il corrispettivo fornire l’onere della prova.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3652 depositata ieri.
Nei fatti, veniva accolta dal Tribunale l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un professionista per il pagamento di una somma richiesta dallo stesso a titolo di compenso per prestazioni professionali di dottore commercialista.
Il Tribunale aveva ritenuto insussistente la prova del conferimento dell’incarico professionale da parte dell’opponente, che aveva negato di aver conferito alcun incarico, sostenendo la sussistenza del rapporto professionale con un altro soggetto.
La Corte d’appello rigettava il gravame
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