L’imprenditore individuale cessato non sfugge al fallimento della società di fatto
La revoca del suo fallimento non preclude l’estensione ad esso del fallimento relativo alla società di fatto cui ha dato vita con un terzo
La Cassazione, nella sentenza n. 3621 depositata ieri, ha precisato che la revoca del fallimento di un imprenditore individuale perché cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno, ex art. 10 del RD 267/42 (L. Fall.), non preclude l’accertamento di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro soggetto il cui eventuale fallimento si estende ai relativi soci, ivi incluso l’ex imprenditore individuale; ciò in applicazione dell’art. 147 L. Fall. che converte la responsabilità illimitata in requisito di fallibilità derivata (o prodotta) da quella sociale.
Nel caso di specie, nel marzo 2012, il Tribunale di Trani pronunciava, in estensione al fallimento di un’impresa individuale, ex art. 147 L. Fall., il fallimento della società di fatto tra l’imprenditore ...
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