La valutazione al fair value dei derivati richiede competenze particolari
Caro Direttore,
ho letto l’interessante e stimolante intervento del dott. Cecchetto, Presidente dell’UGDCEC di Vicenza nonché collega (si veda “Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci”).
Le riflessioni mi portano a effettuare qualche considerazione a latere dell’opinione espressa, che sostanzialmente condivido.
L’attività della produzione e del controllo di natura contabile del bilancio è una materia che diviene più complessa con il passare del tempo, non solo ovviamente per l’introduzione delle nuove norme del DLgs. 139/2015 (dovute al recepimento delle previsioni dell’Unione europea), ma anche – è innegabile – per la crisi congiunturale che sta attraversando l’economia locale da oramai quasi un decennio.
In questo contesto, gli strumenti finanziari derivati rappresentano, come anche le cronache ci ricordano, un elemento di criticità. Già da tempo (e sino ai bilanci dell’esercizio 2015), il legislatore nazionale, recependo in modo soft la direttiva 65/2001/CE, richiede l’indicazione (obbligatoria per le sole società non piccole) del fair value di tali strumenti in Nota integrativa.
Ancora per i bilanci dell’esercizio 2015, peraltro, le norme generali sul bilancio richiedono, qualora vi sia evidenza di una perdita probabile, l’accantonamento a un fondo rischi (OIC 31). La misurazione al fair value, dai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016, impatterà con le modalità previste dal “nuovo” art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c., così come interpretato e integrato dal futuro principio contabile nazionale, direttamente sui prospetti quantitativi.
Il legislatore, peraltro, non ha previsto una norma transitoria, come per il costo ammortizzato e la contabilizzazione dell’avviamento, quando, invece, sarebbe stato opportuno.
Non vi è dubbio che la misurazione a valori “fair” sia complessa e richieda competenze particolari, così come è evidente che tali complessità aumentino progressivamente (e con probabilità più che proporzionalmente) con la maggiore articolazione e complessità degli accordi.
La documentazione del soggetto terzo con cui l’accordo viene stipulato (la banca) sarà sicuramente un elemento da tenere in considerazione per la valutazione, stante che – nonostante sia un valore parziale – è una stima effettuata da un esperto. I principi italiani di valutazione sono documenti pensati essenzialmente per le valutazioni peritali e la cui applicazione non è ritenuta cogente per le valutazioni “convenzionali” ai fini del bilancio. Aspettiamo, allora, (e partecipiamo al commento) dei nuovi principi contabili ai quali sicuramente dovremmo rifarci per la predisposizione e il controllo del bilancio.
Occorre in ultimo evidenziare alcuni aspetti che ritengo essere di rilievo per la prima adozione.
Non esiste, come accennato, alcun “trattamento di favore” per la prima applicazione delle norme in materia di derivati.
Tuttavia, le piccole sono state sino ad oggi esentate dal fornire in Nota integrativa la valutazione al fair value dei derivati (art. 2435-bis, comma 5 c.c.). La ricostruzione dei valori antecedenti al 1° gennaio 2016 in alcuni casi potrebbe, anche per questo, portare a ricostruzioni non attendibili. In tal caso, l’“impossibilità” della rideterminazione dei valori pregressi – adeguatamente motivata in Nota integrativa – potrebbe portare, almeno per le piccole, a non rideterminare i valori comparativi (art. 2423-ter, comma 5 c.c.).
Le micro-imprese, poi, sia in sede di prima adozione che a regime non devono – a meno che decidano di fare uso delle norme semplificate dell’art. 2435-bis c.c. o delle norme ordinarie degli artt. 2423 e ss. c.c. – contabilizzare i derivati, così come previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 11-bis.
In ultima istanza, le riserve derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non rilevano ai fini dell’attivazione delle procedure per riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c. per le spa, 2482-bis e 2482-ter c.c. per le srl). Magra consolazione, ma pur sempre consolazione.
In questo quadro, il Consiglio nazionale, come già progettato, si adopererà per poter fornire agli iscritti e agli operatori strumenti appropriati per traghettare le imprese a una prima (speriamo tranquilla) adozione delle nuove norme.
Raffaele Marcello
Consigliere nazionale dei commercialisti con delega ai principi contabili
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