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Anche i commercialisti possono partecipare alle associazioni tra avvocati

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 marzo 2016

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del Ministero della Giustizia n. 23 del 4 febbraio 2016: si tratta del regolamento per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. Nell’elenco vi sono anche gli appartenenti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 4 comma 2 della L. 247/2012. Tale legge disciplina l’ordinamento della professione forense e l’art. 4 regola nello specifico le associazioni tra avvocati e multidisciplinari.
La disposizione prevede che la professione forense possa essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati e che allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare a tali associazioni, oltre agli iscritti all’Albo forense, anche altri liberi professionisti.
La norma demandava ad un futuro regolamento – pubblicato appunto sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore dal prossimo 16 marzo – l’individuazione delle categorie che possono partecipare alle associazioni.

Dunque i liberi professionisti non iscritti nell’Albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in Ordini e Collegi professionali:
- Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- Ordine degli assistenti sociali;
- Ordine degli attuari;
- Ordine nazionale dei biologi;
- Ordine dei chimici;
- Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Ordine dei geologi;
- Ordine degli ingegneri;
- Ordine dei tecnologi alimentari;
- Ordine dei consulenti del lavoro;
- Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- Ordine dei medici veterinari;
- Ordine degli psicologi;
- Ordine degli spedizionieri doganali;
- Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- Collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Collegio dei geometri e geometri laureati.

Per la regolamentazione delle associazioni si seguono le disposizioni dell’art. 4, commi 3 e ss., della L. 247/2012 nonché, in quanto compatibili, quelle del codice civile.


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