Via libera della CONSOB all’aumento del tetto massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie
La CONSOB ha approvato le modifiche regolamentari al procedimento sanzionatorio dando attuazione alla riforma introdotta dal DLgs. n. 72/2015, che ha recepito la direttiva 2013/36/UE sui requisiti di capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
In un comunicato stampa, la CONSOB spiega di aver provveduto a definire: la nozione di fatturato ai fini della determinazione degli importi massimi delle sanzioni; la procedura per l’emanazione degli ordini di rimozione delle irregolarità accertate; le modalità di pubblicità delle sanzioni.
Il decreto ha introdotto, tra l’altro, l’innalzamento degli importi massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Commissione e una maggiore dissuasività dei provvedimenti sanzionatori per le persone giuridiche di maggiori dimensioni. Sono stati inoltre specificati i criteri da applicare nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni.
Tra le novità principali del decreto figurano:
- l’introduzione per le persone giuridiche del criterio del fatturato quale aggregato utile alla determinazione degli importi massimi delle sanzioni (10% del fatturato) e della capacità finanziaria di tali soggetti. Qualora il vantaggio ottenuto (profitto realizzato o perdite evitate) dalla violazione risulti superiore a questa soglia, la sanzione può essere elevata fino al doppio del profitto realizzato o delle perdite evitate;
- l’applicazione delle sanzioni di regola alle persone giuridiche. Le persone fisiche saranno chiamate a rispondere nei casi di “grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l’integrità e il corretto funzionamento del mercato”;
- per alcune delle violazioni meno gravi, la previsione della possibilità per la CONSOB di ordinare la rimozione delle irregolarità come alternativa alle sanzioni pecuniarie;
- la modifica dell’ambito di applicazione dell’oblazione, ovvero il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo. Ne potrà beneficiare solo chi non lo ha già fatto nei 12 mesi precedenti.
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