Senza autonomia funzionale del ramo d’azienda non vi è cessione
Tale mancanza renderebbe superfluo un accertamento della preesistenza del ramo ceduto. Solo se quest’ultimo è autonomo si applica l’art. 2112 c.c.
Un contratto di cessione di ramo d’azienda si può configurare solo nel caso in cui la parte ceduta sia un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, cioè una parte d’azienda
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