Senza autonomia funzionale del ramo d’azienda non vi è cessione
Tale mancanza renderebbe superfluo un accertamento della preesistenza del ramo ceduto. Solo se quest’ultimo è autonomo si applica l’art. 2112 c.c.
Un contratto di cessione di ramo d’azienda si può configurare solo nel caso in cui la parte ceduta sia un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, cioè una parte d’azienda in grado di funzionare in modo indipendente, che non rappresenti il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate fra loro e che risulti idonea a svolgere un determinato servizio o a produrre un certo bene in modo autonomo, dopo che sia stata staccata dall’impresa originaria.
Questa nozione di trasferimento di ramo d’azienda, pacifica per la giurisprudenza di legittimità, risulta coerente con l’interpretazione della Corte di Giustizia europea, secondo cui è necessario il trasferimento di un’entità economica, intesa ...
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