Sciolto il nodo del preavviso nella nuova procedura per le dimissioni
Per il Ministero la data di decorrenza delle dimissioni è quella successiva all’ultimo giorno lavorato, pertanto, una volta decorso il preavviso
Una delle principali problematiche, emersa già all’indomani dell’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015, che ha disciplinato le modalità tecniche della nuova procedura telematica di dimissioni e di risoluzione consensuale, in vigore dal 12 marzo scorso, ha riguardato l’istituto del preavviso.
L’art. 2118 c.c. disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo che ciascuna delle parti possa recedere a condizione di dare il preavviso. Quest’ultimo può essere definito come l’atto compiuto dalla parte che recede dal rapporto e che lo comunica all’altra un determinato periodo di tempo prima della cessazione. L’obbligo del preavviso sussiste unicamente nei contratti a tempo indeterminato ...
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