Debito IVA falcidiabile nel concordato preventivo liquidatorio
Per la Corte Ue, è sufficiente l’attestazione professionale del trattamento migliore rispetto all’alternativa del fallimento
L’imprenditore in stato di insolvenza, al fine di estinguere le proprie passività mediante la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale propone di pagare soltanto parzialmente un debito per l’imposta sul valore aggiunto attestando – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente – che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con sentenza C-546/14, pubblicata ieri, con riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, sull’interpretazione degli artt.
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