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IMPRESA

Dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta

La mera superficialità ricade nella bancarotta semplice

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 25 aprile 2016

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La bancarotta documentale da omessa tenuta di libri e scritture contabili è tra i temi affrontati dalla sentenza n. 15802/2016 della Cassazione. L’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42 (bancarotta fraudolenta documentale) punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, da un lato, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili e, dall’altro, l’imprenditore che li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il successivo art. 217 comma 2 del RD 267/42 (bancarotta semplice documentale), invece, punisce con la reclusione ...

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