Controlli sulla diligenza del consumatore nel sovraindebitamento
Il gestore della crisi deve verificare l’esistenza di comportamenti in frode delle ragioni dei creditori
La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore (art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012) si deve esprimere su alcuni aspetti rilevanti, come, ad esempio, gli eventuali atti di disposizione patrimoniale compiuti dal consumatore, limitatamente agli ultimi 5 anni: a tale scopo, è opportuno che effettui le visure ipotecarie e gli altri accertamenti del caso, per verificare l’esistenza di operazioni compiute in tale periodo di osservazione, al fine di riferire al giudice se sia stata diminuita la garanzia patrimoniale, in danno dei creditori.
Sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento “La relazione del Gestore della Crisi al piano del consumatore – Struttura e contenuto” ritiene rilevante anche la dismissione di un cespite patrimoniale, il cui
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