ACCEDI
Venerdì, 13 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Controlli sulla diligenza del consumatore nel sovraindebitamento

Il gestore della crisi deve verificare l’esistenza di comportamenti in frode delle ragioni dei creditori

/ Michele BANA

Mercoledì, 27 aprile 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

La relazione del gestore della crisi al piano del consumatore (art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012) si deve esprimere su alcuni aspetti rilevanti, come, ad esempio, gli eventuali atti di disposizione patrimoniale compiuti dal consumatore, limitatamente agli ultimi 5 anni: a tale scopo, è opportuno che effettui le visure ipotecarie e gli altri accertamenti del caso, per verificare l’esistenza di operazioni compiute in tale periodo di osservazione, al fine di riferire al giudice se sia stata diminuita la garanzia patrimoniale, in danno dei creditori.

Sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento “La relazione del Gestore della Crisi al piano del consumatore – Struttura e contenuto” ritiene rilevante anche la dismissione di un cespite patrimoniale, il cui

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU