Per il nuovo contratto a termine ancora valide le «vecchie» attività stagionali
In attesa che un apposito decreto ne ridefinisca il novero, si può far riferimento anche alle ipotesi ex DPR 1525/63
Con l’interpello n. 15/2016 il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito di Assaereo, ripropone un tema di estremo interesse: quello del contratto a tempo determinato, con particolare riferimento alla stagionalità.
Il DLgs. 81/2015 ha avuto il pregio di regolare le attività stagionali, garantendo maggiore oggettività alle svariate deroghe previste per il tempo determinato.
In tal senso, il citato decreto, in linea con il previgente DLgs. 368/2001, sancisce, rispetto ai contratti di lavoro a termine stipulati in ragione di un’attività stagionale: la non operatività dell’obbligo di rispettare un intervallo di tempo tra un contratto e un altro; la non computabilità dei periodi di lavoro prestati per lo svolgimento delle attività stagionali ai fini della determinazione del
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