Per fallire in Italia, ai creditori la prova del trasferimento fittizio all’estero
Il giudice può comunque desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10925, depositata ieri, hanno stabilito che, in caso di trasferimento all’estero della società nei cui confronti sia stata presentata un’istanza di fallimento in Italia, per vincere la presunzione di coincidenza fra centro degli interessi principali del debitore e sede statutaria – dettata dall’art. 3 del Regolamento CE n. 1346/2000 ai fini della determinazione della giurisdizione – spetta ai creditori istanti provare la “discrepanza”; nelle considerazioni del giudice vi è anche il comportamento delle parti nel processo.
Nel caso di specie, una società aveva proposto reclamo contro la sentenza di fallimento pronunciata in Italia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il reclamo veniva ...
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