Trasformazione agevolata con tassazione delle riserve
Occorrerebbero chiarimenti ulteriori sui soci non qualificati, per i quali la società non può operare la ritenuta del 26%
Il principale chiarimento della circolare n. 26 di ieri, 1° giugno 2016 in materia di trasformazione in società semplice riguarda la sorte delle riserve che si sono formate prima dell’operazione.
Secondo la circolare, tali riserve devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione, “con conseguente tassazione secondo le ordinarie regole”.
Proprio il riferimento della circolare al “periodo d’imposta successivo a quello della trasformazione” (locuzione utilizzata dall’art. 170, comma 4, lettera b) del TUIR, norma riguardante la trasformazione di una società di capitali in società di persone) induce a ritenere che ciò riguardi la sola trasformazione di società di capitali (per le società di persone, infatti,
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