L’omesso invito per l’adesione è irrilevante, anche dopo le Sezioni Unite
Per la Cassazione la mancata collaborazione degli uffici non invalida l’accertamento, non essendo tale sanzione prevista dalla norma
Nel momento in cui il contribuente riceve l’avviso di accertamento, può presentare domanda di adesione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97.
In tal caso, il successivo comma quarto stabilisce: “entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.
Proprio ieri (si veda “Invito all’adesione non intempestivo a 15 giorni dal termine per il ricorso” del 1° giugno 2016) era stata commentata la sentenza n. 11348/2016, ove i giudici non si erano espressamente pronunciati sugli effetti circa la mancata trasmissione dell’invito ex art. 6 citato, in quanto il medesimo, in sostanza, era stato ritenuto tempestivo, essendo
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