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L’omesso invito per l’adesione è irrilevante, anche dopo le Sezioni Unite

Per la Cassazione la mancata collaborazione degli uffici non invalida l’accertamento, non essendo tale sanzione prevista dalla norma

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 2 giugno 2016

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Nel momento in cui il contribuente riceve l’avviso di accertamento, può presentare domanda di adesione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97.
In tal caso, il successivo comma quarto stabilisce: “entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire”.
Proprio ieri (si veda “Invito all’adesione non intempestivo a 15 giorni dal termine per il ricorso” del 1° giugno 2016) era stata commentata la sentenza n. 11348/2016, ove i giudici non si erano espressamente pronunciati sugli effetti circa la mancata trasmissione dell’invito ex art. 6 citato, in quanto il medesimo, in sostanza, era stato ritenuto tempestivo, essendo

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