È attività economica lo sfruttamento di opere «pubbliche»
Non rileva che i canoni percepiti siano di modesta entità e che le opere siano realizzate con aiuti di Stato
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 2 giugno 2016, causa C-263/15, Lajver, ha dichiarato che costituisce attività economica, ai sensi dell’art. 9, par. 1 della direttiva 2006/112/CE, lo sfruttamento di opere dell’ingegneria rurale da parte di due società commerciali senza scopo di lucro. Non rileva, ai fini di tale qualificazione, che i lavori necessari per la realizzazione delle opere siano stati largamente finanziati con sovvenzioni pubbliche, né che l’introito generato consista in un canone di modesta entità.
In particolare, si tratta di un sistema di canalizzazione per l’evacuazione delle acque, un deposito per acqua e una cisterna da utilizzarsi in caso di alluvioni, costruite su terreni posseduti dai soci delle società commerciali senza ...
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