L’avviso bonario non sempre interrompe la prescrizione per i contributi
Occorre una vera e propria intimazione, come se si trattasse di un ordinario avviso di addebito
A seguito dell’art. 30 del DL 78/2010, i maggiori contributi previdenziali richiesti dall’INPS sono intimati con apposito avviso di addebito, che deve essere notificato secondo le forme indicate nel quarto comma della norma.
L’avviso di addebito è l’ordinaria e, possiamo dire, unica modalità di riscossione dei contributi, tant’è che viene utilizzata sia per il mancato versamento dei contributi dichiarati nel quadro RR sia per i contributi accertati dall’INPS, ad esempio, a seguito di mancata iscrizione nella gestione previdenziale.
Nel caso dei contributi dovuti alla gestione degli artigiani e dei commercianti, la circolare INPS 30 dicembre 2010 n. 168 (§ 3) ha precisato che, sul versante procedimentale, l’Istituto continua ad avvalersi della facoltà, ...
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