Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società
Per la Cassazione va accertato che chi ha offerto la prestazione, diretta o mediata attraverso lo schermo societario, possieda i requisiti idonei
Ai sensi dell’art. 348 c.p., chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro.
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