Esercizio abusivo della professione anche con partecipazione a una società
Per la Cassazione va accertato che chi ha offerto la prestazione, diretta o mediata attraverso lo schermo societario, possieda i requisiti idonei
Ai sensi dell’art. 348 c.p., chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro.
Rispetto a tale fattispecie, la Suprema Corte, nella sentenza 16 maggio 2012 n. 18713, ha sottolineato come per la corretta individuazione del concetto di “professione” possa farsi riferimento alla definizione che ne ha fornito la Corte di Giustizia CE nella sentenza 11 ottobre 2001 causa C-267/99, per la quale: “le libere professioni ... sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell’esercizio di ...
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