Per l’insinuazione nel fallimento, tardività slegata dalla prima udienza
Il termine massimo annuale decorre dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, emesso dopo l’esame di tutte le domande tempestive
La procedura di accertamento dello stato passivo del fallimento si chiude, acquistando rilevanza giuridica, soltanto con il decreto di esecutività emesso dal giudice delegato dopo l’analisi di tutte le domande tempestive e la formazione dello stesso: è, pertanto, escluso che, in relazione alle insinuazioni esaminate nella prima udienza e in quelle successive di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, in quanto è unico il provvedimento avverso il quale sono ammesse le impugnazioni previste dall’art. 98 del RD 267/42.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14099/2016, depositata ieri, mediante la quale è stato accolto il ricorso di un creditore contro un provvedimento del Tribunale, a conferma del rigetto per tardività della propria domanda ...
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