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IMPRESA

Per la fallibilità della cooperativa non è essenziale lo scopo di lucro

Per la Cassazione rileva l’obiettiva economicità dell’attività, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi, compatibile con il fine mutualistico

/ Michele BANA

Mercoledì, 13 luglio 2016

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La qualifica di imprenditore commerciale, costituente il presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento, sussiste in presenza di un’obiettiva economicità dell’attività esercitata, considerata come proporzionalità tra oneri e proventi: tale requisito, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa, pure quando essa operi esclusivamente nei confronti dei propri soci. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14250/2016, depositata ieri, dichiarando infondato il ricorso di una società cooperativa avverso il provvedimento della Corte d’Appello, che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento, presentato dalla società cooperativa fallita, ai sensi dell’art. 18 del RD 267/1942.

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