Per la fallibilità della cooperativa non è essenziale lo scopo di lucro
Per la Cassazione rileva l’obiettiva economicità dell’attività, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi, compatibile con il fine mutualistico
La qualifica di imprenditore commerciale, costituente il presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento, sussiste in presenza di un’obiettiva economicità dell’attività esercitata, considerata come proporzionalità ...
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