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Sospensione giudiziale con interessi al 4,5% solo dal 2016

Prima del DLgs. 156/2015, la materia non era disciplinata, ed è illegittima l’analogia con la sospensione amministrativa

/ Alessandro BORGOGLIO

Venerdì, 19 agosto 2016

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Prima della riforma del 2015, in caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo, dovevano essere applicati gli interessi nella misura prevista dal tasso legale. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con la recente sentenza n. 4771/40/16.

L’art. 47 del DLgs. 546/1992 consente al ricorrente di chiedere al giudice di primo grado, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

Il succitato articolo riguardante la sospensione giudiziale dell’atto ...

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