Come difensori d’ufficio nel processo tributario siamo figli di un dio minore
Caro Direttore,
pur in un generale clima di equiparazione dei compiti e delle prerogative, ogni tanto i privilegi di casta si affacciano prepotenti.
È recentemente apparso, ma senza clamore, il decreto attuativo del privilegio, attribuito agli avvocati che svolgano attività difensiva in regime di gratuito patrocinio (difesa a spese della collettività), di utilizzare i crediti professionali derivanti da questa attività per pagare quanto dovuto all’Erario per tributi o altro, attraverso l’istituto della compensazione in F24 (decreto interministeriale 15 luglio 2016).
Si tratta certamente di un provvedimento razionale: compensare debiti e crediti, pur in presenza di certe caratteristiche, nei confronti degli stessi soggetti è una misura logica; ma perché si devono privilegiare certe categorie rispetto ad altre?
Chi scrive svolge pressoché in modo esclusivo la funzione di difensore tributario, abilitato alla difesa anche se “solo” iscritto all’albo dei dottori commercialisti e quindi vi è una certa sensibilità all’argomento...
Fino a una decina di anni fa, nel DLgs. 546/92 l’art. 13 prevedeva espressamente per il processo tributario la possibilità di affidare la difesa d’ufficio a soggetti abilitati; questa norma è stata abrogata e la relativa portata ricompresa nel più ampio DPR 115/2002 sulle spese di giustizia, che negli articoli da 138 in poi regola la nomina dei difensori avanti le Commissioni tributarie per il processo. Il tutto nell’intento di dare attuazione al principio costituzionale del diritto alla difesa.
Nella complicazione legislativa degli articoli omnibus delle varie Finanziarie è certamente passato inosservato il comma 778 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (nuova denominazione della Finanziaria annuale), che è intervenuto sulla materia delle spese di giustizia limitando agli avvocati la possibilità di compensare i crediti per le prestazioni di difensore d’ufficio, anche nel processo tributario, con i debiti erariali.
Peraltro, comprendere un articolo di legge che sotto la stessa denominazione (art. 1) arriva al comma 999 e non raggiunge la cifra tonda solo per pudore (!) deve essere uno sforzo titanico.
Ma, comunque, tra l’inflazione dei commi di legge e le gelosie di tradizione e professionalità, viene sancita una diversità tra difensori che operano nello stesso ambito: nel processo tributario alcuni possono riscuotere subito, tramite la compensazione, i propri onorari, altri sono figli di un dio minore.
Alberto Arrigoni
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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