Il vecchio «deposito» dell’appello in Provinciale poteva avvenire per posta
La Cassazione ha stoppato una pericolosa interpretazione che stava prendendo piede
A decorrere dagli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, il DLgs. 175/2014, modificando l’art. 53 comma 1 secondo periodo del DLgs. 546/92, ha espunto l’obbligo, per l’appellante, di deposito di copia dell’appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, adempimento che, se inosservato, avrebbe condotto all’inammissibilità dell’impugnazione.
Tale modifica, a ben vedere, è coerente con l’orientamento, richiamato più volte, secondo cui le cause di inammissibilità, poiché comportanti la perdita del diritto di azione, devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
Comunque, in relazione al sistema pregresso, l’appellante, entro il termine per la propria costituzione in giudizio (quindi entro 30 giorni dalla notifica alla ...
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