Licenziamento disciplinare inefficace senza l’audizione del dipendente
Il lavoratore che ne fa richiesta deve essere ascoltato anche se ha presentato giustificazioni scritte
Il lavoratore soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) ha diritto di essere ascoltato personalmente anche nel caso in cui, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, presenti al datore di lavoro giustificazioni scritte complete ed esaustive.
L’eventuale mancata audizione, ai sensi dell’art. 18 della L. 300/1970, comporta l’inefficacia del licenziamento per omessa applicazione della procedura disciplinare – nonostante sussista, a fondamento del recesso, una giusta causa di licenziamento – e il rapporto di lavoro si considera comunque risolto, con il riconoscimento, in favore del dipendente, del diritto al risarcimento del danno spettante per i vizi formali e procedurali.
È questo il principio affermato ...
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