La procedura di mobilità richiede una comunicazione preventiva «estesa»
Il «nuovo» criterio della maggiore rappresentatività rileva anche nelle situazioni di crisi aziendale
Nell’ambito di una procedura di mobilità e in assenza di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie costituite a norma dell’art. 19 della L. 300/1970, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo
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