La procedura di mobilità richiede una comunicazione preventiva «estesa»
Il «nuovo» criterio della maggiore rappresentatività rileva anche nelle situazioni di crisi aziendale
Nell’ambito di una procedura di mobilità e in assenza di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie costituite a norma dell’art. 19 della L. 300/1970, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 4, comma 2 della L. 223/1991 nei confronti delle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative. Tra queste rientrano sia le associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva sia – dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, che ha ampliato il concetto di rappresentanza – quelle non firmatarie dei suddetti contratti collettivi che, in forza della loro rappresentatività sostanziale, abbiano comunque partecipato attivamente alla
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