Annullamento del concordato anche per atti di frode
I creditori devono essere indotti in errore sulla fattibilità e convenienza del concordato
La Cassazione, nella sentenza n. 18090 depositata ieri, si è un pronunciata sull’interpretazione dell’art. 186 L. fall., così come modificato dal DLgs. 169/2007, in tema di annullamento del concordato preventivo.
Ai sensi dell’ultimo comma di tale disposizione, che richiama l’art. 138 L. fall., in materia di concordato fallimentare, l’annullamento può essere disposto in caso di dolosa esagerazione del passivo, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo.
Nel caso di specie, era stato revocato dalla Corte d’Appello, su reclamo di una srl in liquidazione, il decreto di annullamento del concordato preventivo pronunciato dal tribunale e la sentenza di fallimento, ritenendo la mancanza dei presupposti per la pronuncia di annullamento del ...
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