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Per il calcolo della pensione di reversibilità, l’INPS tiene conto solo dei redditi assoggettabili a IRPEF

/ REDAZIONE

Giovedì, 29 settembre 2016

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Con un comunicato stampa, ieri l’INPS ha precisato che la circolare n. 195/2015 non introduce alcuna modifica nel calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, disciplinato dalla L. 335/95.
In particolare – si legge nel comunicato – il paragrafo 2.2 della circolare fornisce disposizioni di carattere generale che chiariscono le modalità di comunicazione all’Istituto di tutti quei redditi che non sono dichiarati al Fisco, tra cui i redditi non assoggettabili a IRPEF e il TFR, necessari per calcolare l’importo di altre tipologie di prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni sociali).
Tuttavia, la stessa circolare “specifica chiaramente alla rilevanza 11 che, ai fini del calcolo della pensione di reversibilità, si tiene conto unicamente dei redditi assoggettabili ad IRPEF”.

Con l’occasione, l’INPS ha reso noto che, a seguito di un riesame della circolare, è stata individuata la presenza di un refuso generalizzato nell’allegato 1, contenente le tipologie reddituali influenti sulle diverse rilevanze, fra cui anche la rilevanza 11 – Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, di cui all’art. 1, comma 41 della L. n. 335/1995.
Infatti, diversamente da quanto scritto nel testo dell’allegato alla circolare n. 195/2015, non sono considerati ai fini del calcolo sia gli interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF, sia gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.

Le relative procedure informatiche – chiude l’Istituto – sono in ogni caso corrette rispetto alla normativa vigente e quindi nessuna ulteriore riduzione è stata operata sulle pensioni ai superstiti.

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