Il rifiuto dell’atto presso la vecchia residenza non legittima la notifica
Le variazioni anagrafiche hanno effetto nei confronti dell’ente impositore
Il rifiuto esplicito, da parte del contribuente, del plico raccomandato, spedito al suo precedente indirizzo di residenza, non costituisce elemento di prova sufficiente a dimostrare che ivi è ancora collocato il suo domicilio, rilevante ai fini della validità della notificazione. È quanto si desume dalla recente sentenza della Cassazione n. 19535/2016.
Dai fatti di causa emerge che un Comune aveva notificato un avviso di accertamento ICI ad un contribuente, il quale, tuttavia, al momento della notifica dell’atto impositivo risultava aver trasferito la sua residenza presso un’altra città rispetto a quella nella quale era stato indirizzato l’atto impositivo e, quindi, presso cui era stata effettivamente eseguita la notifica ex art. 60 del DPR 600/1973.
Si ricorda, in proposito, ...
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