Cartella di pagamento «sintetica» per la beneficiaria della scissione
La Cassazione afferma che non va nemmeno reiterato l’accertamento, in ragione dell’art. 173 comma 13 del TUIR
Ai sensi dell’art. 173 comma 13 del TUIR, in caso di scissione societaria, le “società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito”.
Inoltre, da un lato, le società beneficiarie della scissione possono partecipare ai procedimenti di accertamento e prendere cognizione dei relativi atti, dall’altro, ciò deve avvenire “senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”.
È quindi contemplata una responsabilità solidale relativa ai debiti tributari antecedenti all’operazione di scissione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23342 depositata ieri, in primo luogo ribadisce il proprio orientamento, in merito al carattere ampio della responsabilità solidale delle ...
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