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LAVORO & PREVIDENZA

Richiesta di negoziazione assistita non idonea a impedire la decadenza

Le norme decadenziali in materia di impugnazione dei licenziamenti sono a carattere speciale

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 26 maggio 2025

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Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 147/2025, ha recentemente chiarito che la richiesta di negoziazione assistita avanzata ai sensi dell’art. 2-ter del DL 132/2014 non costituisce un atto idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

Il giudice, in particolare, ha evidenziato che tale richiesta non è, con riferimento all’indicata finalità, paragonabile a quella di tentativo di conciliazione o arbitrato, espressamente contemplata dal comma 2 dell’art. 6 della L. 604/66. Tale norma dispone, infatti, che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento deve avvenire entro 60 giorni e che a tale impugnazione deve necessariamente seguire, a pena di inefficacia, il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro il successivo termine di 180 giorni. Inoltre, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Nel caso di specie, il licenziamento era stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale il 4 aprile 2024. Il lavoratore aveva poi avanzato richiesta di negoziazione assistita il 19 giugno 2024, senza tuttavia ottenere l’accettazione della controparte. Il ricorso era, infine, stato depositato il 30 ottobre dello stesso anno, quindi oltre il termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, come disposto dal citato art. 6.

Avendo l’azienda eccepito l’avvenuta decadenza dall’impugnazione del recesso, il dipendente aveva sostenuto che l’avanzata richiesta di negoziazione assistita sarebbe stata da equiparare a una richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, con conseguente efficacia dell’impugnazione del licenziamento. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza in commento, ha tuttavia dato ragione al datore di lavoro, tenuto conto della natura eccezionale della normativa in materia di decadenza e del carattere speciale delle norme decadenziali in materia di impugnazione del licenziamento.

Nella pronuncia si specifica che il lavoratore ben può avanzare la richiesta di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 2-ter del DL 132/2014, introdotto dalla riforma Cartabia in relazione alle controversie in materia di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., specificando, però, che tale richiesta non ha alcun effetto sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento.
Sul punto si ricorda che ciascuna parte, nella procedura di negoziazione assistita, deve essere assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro; all’accordo raggiunto all’esito della procedura si applica, poi, l’art. 2113 comma 4 c.c., con la conseguenza per cui tale accordo non è impugnabile alla stregua degli accordi conclusi in sede protetta (si veda “Negoziazione assistita estesa alle controversie di lavoro” del 15 novembre 2022).

La richiesta di negoziazione assistita, seppur legittima, non può quindi, come chiarito dal giudice di merito, equipararsi alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato espressamente prevista dalla normativa speciale in materia di impugnazione dei licenziamenti, e non ne impedisce la decadenza seppur avanzata entro i 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale.

L’irrilevanza ai fini della decadenza della negoziazione assistita rende l’istituto difficilmente applicabile in concreto alle controversie in tema di licenziamento, a meno che il legislatore non intervenga con una modifica dell’art. 6 comma 2 della L. 604/66, che estenda anche alla negoziazione le previsioni contenute in tema di conciliazione e arbitrato.

La stessa finalità potrebbe essere raggiunta attraverso un’eventuale pronuncia di incostituzionalità, come avvenuto con la sentenza n. 212/2020 con riguardo ai ricorsi cautelari. Tale pronuncia ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento sia inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, oltre che, come visto, dal deposito del ricorso o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del c.p.c.

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