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Venerdì, 1 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Cram down non necessario per gli oneri di riscossione

Modifiche del piano successive al voto solo se migliorative

/ Francesco DIANA

Lunedì, 26 maggio 2025

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Il debitore non consumatore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante la procedura di concordato minore, proponendo ai propri creditori il soddisfacimento delle loro pretese, anche parziale e in qualsiasi forma, precisandone le modalità e i tempi di realizzo.
Analogamente al concordato c.d. maggiore (artt. 84 e ss. del DLgs. 14/2019) il piano può prevedere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (c.d. concordato in continuità) ovvero la sua cessazione (c.d. concordato liquidatorio).

In questa seconda ipotesi, ai fini dell’ammissibilità della proposta, è necessario che sia previsto l’apporto di risorse esterne tali da incrementare, in misura apprezzabile, l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
È da ritenersi ammissibile ...

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