Cram down non necessario per gli oneri di riscossione
Modifiche del piano successive al voto solo se migliorative
Il debitore non consumatore può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante la procedura di concordato minore, proponendo ai propri creditori il soddisfacimento delle loro pretese, anche parziale e in qualsiasi forma, precisandone le modalità e i tempi di realizzo.
Analogamente al concordato c.d. maggiore (artt. 84 e ss. del DLgs. 14/2019) il piano può prevedere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (c.d. concordato in continuità) ovvero la sua cessazione (c.d. concordato liquidatorio).
In questa seconda ipotesi, ai fini dell’ammissibilità della proposta, è necessario che sia previsto l’apporto di risorse esterne tali da incrementare, in misura apprezzabile, l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
È da ritenersi ammissibile ...
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