I costi di transazione non sono capitalizzabili
La Cassazione esamina un caso in cui la società aveva rinunciato ad un credito e iscritto il relativo importo tra i costi di sviluppo
La sentenza della Cassazione n. 23827, depositata ieri, 23 novembre 2016, ha stabilito che i costi sostenuti per effetto di un accordo transattivo non sono capitalizzabili nell’attivo dello Stato patrimoniale, in quanto non sono dotati di utilità pluriennale.
La questione attiene a profili esclusivamente di carattere contabile, nonostante abbia tratto origine da un accertamento ai fini IRES e IRAP.
Nel caso di specie, una società, operante nel settore delle acque oligominerali, aveva stipulato con una società di distribuzione un accordo transattivo, che prevedeva la reciproca rinuncia a crediti e, a fronte del riacquisto del magazzino di bottiglie commercializzate dalla distributrice, l’obbligo di pagare un corrispettivo residuo.
La contribuente aveva capitalizzato una somma pari a ...
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