Rischio di bancarotta nel concordato preventivo omologato
Per la Cassazione, è però necessario dimostrare rigorosamente la condotta distrattiva o dissipativa del debitore
Ci si domanda se l’imprenditore possa compiere atti dissipativi o distrattivi del proprio patrimonio e dunque integrare il reato di bancarotta, attraverso la realizzazione di un piano di concordato preventivo approvato da parte dei creditori e omologato del Tribunale.
Per rispondere a tale quesito – che si è presentato all’attenzione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 50675 depositata ieri – può essere utile ripercorrere brevemente la disciplina sul punto.
L’istituto del concordato preventivo – come introdotto dal DL 35/2005 – prevede espressamente che l’imprenditore in stato di crisi possa proporre ai creditori un accordo sulla base di un piano che “può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, ...
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