Pretese e diritti azionati da società estinte a rischio rinuncia
La Cassazione, con una soluzione che non pare in linea con le indicazioni delle Sezioni Unite, prospetta la cessazione della materia del contendere
Alla luce delle indicazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di scioglimento di una snc, senza liquidazione e con delega ad uno dei due soci a riscuotere le sopravvenienze attive ed a pagare gli eventuali debiti ulteriori, non è poi possibile, da parte degli ex soci stessi, agire in giudizio contro la banca presso la quale l’estinta società disponeva di un conto corrente per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dall’istituto di credito.
La precisazione è contenuta nella sentenza n. 23269/2016 della Cassazione: infatti, versandosi nel caso di specie in ipotesi di diritti ancora incerti o illiquidi al momento dello scioglimento, in quanto solo successivamente fatti valere in giudizio, il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento
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